Licenziare con WhatsApp è legittimo: ecco le norme e la giurisprudenza in materia

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Licenziare con WhatsApp è legittimo: ecco le norme e la giurisprudenza in materia

L’utilizzo di Whatsapp in sostituzione della raccomandata e come atto in forma scritta nei rapporti di lavoro e nei procedimenti disciplinari è legittimo. Cosa dice la giurisprudenza

Licenziamento via Whatsapp: per quanto possa sembrare scorretto o arbitrario, però, già una ordinanza del 27 giugno 2017 del Tribunale di Catania ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato tramite questo strumento di comunicazione sul presupposto che può pienamente assolvere l’onere della forma scritta.

Il licenziamento è la modalità di recesso unilaterale che viene formulato dal datore di lavoro nei riguardi del lavoratore e deve essere necessariamente intimato (ai sensi dell’art. 2 L. 604/1966) per iscritto.

La norma non prescrive una particolare modalità di comunicazione, essendo sufficiente che l’atto di recesso, purché redatto in forma scritta, sia portato a conoscenza del lavoratore (Sen. Cass. 24 settembre 20106/2014, Sent. Cass., n. 12499/2012).

La Corte di Catania, dal canto suo ha ritenuto che il messaggio Whatsapp può essere assimilato ad un documento informatico in grado di identificare il mittente (il datore di lavoro) ed il destinatario (il lavoratore). E’ in grado di fornire una prova inconfutabile, al pari di una PEC, dell’invio e della ricezione del messaggio e anche della lettura dello stesso. Le “doppie spunte grigie” indicano l’effettiva ricezione del messaggio, e le “doppie spunte blu” indicano l’effettiva lettura dello stesso.

Il messaggio consente inoltre di individuare con precisione data ed orario di invio, ricezione e lettura, come se fosse una raccomandata, una PEC o un telegramma.

Le conferme di lettura possono tuttavia essere disattivate accendendo alle impostazioni dell’APP (Impostazioni>Account>Privacy); in tal caso mancherebbero i presupposti per “certificare” l’effettiva lettura del messaggio.

Sul valore della doppia spunta si era in realtà già espresso un altro tribunale (Tribunale di Roma, sentenza del 30 ottobre 2017 n. 8802/2017 ) affermando che il suo invio può essere addirittura più efficiente di una raccomandata a/r perché la “doppia spunta” grigia e blu dà informazioni immediate su data e ora di consegna e lettura