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Privacy: 101 e sanità cosa cambia e cosa conferma

Il decreto di armonizzazione 101, che entrerà in vigore a tutti gli effetti il 19 settembre 2018 ha preso la via della continuità delle  vecchie autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili. Chi voleva usare informazioni sensibili, – salute o l’orientamento sessuale di una persona – prima avrebbe dovuto ottenere il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del Garante. In tal caso il garante pensando di semplificare la norma decise di preautorizzare una serie di trattamenti omogenei e ripetitivi con le autorizzazioni generali rinnovate di anno in anno.

Il Gdpr non ha previsto l’autorizzazione dell’Autorità di controllo, ma ha dato facoltà agli Stati membri di poter adottare misure ulteriori di garanzia. Nel  101 viene mantenuta, all’art. 21, l’autorizzazione del Garante:indicando che  i dati non potranno essere usati in assenza di misure di garanzia determinate dalla stessa Autorità. In Italia non è mai stato autorizzato – se non in singoli casi limite – l’uso dei dati sanitari o relativi all’ orientamento sessuale per finalità di marketing ad esempio: Nel caso contrario si pensi a quante mail o telefonate,potremmo aver ricevuto su temi cosi delicati.
Per una volta forze l’Italia è stata più incisiva in termini di limitazione di trattamento così delicati