PRIVACY: il consulente del lavoro è co-titolare del trattamento con i propri clienti?

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PRIVACY: il consulente del lavoro è co-titolare del trattamento con i propri clienti?

In materia di privacy, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 1150/2018, ha specificato che il consulente del lavoro è co-titolare del trattamento dei dati con i propri clienti e che resta escluso (e deresponsabilizzato) dalle eventuali violazioni della normativa da parte dei clienti nella gestione della loro organizzazione Dall’analisi del GDPR sembra però emergere una diversa realtà: il consulente del lavoro, in quanto co-titolare del trattamento con i suoi clienti, rischierebbe di dover rispondere in solido per gli eventuali illeciti da questi commessi in materia di privacy.

 

La circolare analizza la questione della nomina del consulente del lavoro quale responsabile esterno del trattamento per arrivare a sostenere che:
– il responsabile del trattamento è un preposto del titolare, che deve adempiere alla normativa privacy su mandato e nell’interesse di quest’ultimo. È un ruolo facoltativo che il consulente del lavoro può assumere previo nuovo e specifico incarico professionale. Comporta un significativo assoggettamento del consulente alle direttive del cliente-Titolare e, soprattutto, implica la gestione per suo conto del trattamento dei dati personali all’interno della sua azienda.
– la co-titolarità del trattamento è ruolo fisiologico per il consulente del lavoro e discende dal mandato professionale assunto per la gestione dei rapporti di lavoro. In forza di tale ruolo il consulente-titolare è autonomo nella gestione dei dati delle aziende assistite all’interno del proprio studio, restando escluso e deresponsabilizzato dalle eventuali violazioni della richiamata normativa da parte del proprio cliente nella gestione della propria organizzazione.