Accordo valido anche se non depositato in Tribunale

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Accordo valido anche se non depositato in Tribunale

Gli accordi di conciliazione sono validi anche se non vengono depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza né presso la cancelleria del Tribunale. Il visto di autenticità della DTL e il decreto di esecutività del giudice sono infatti adempimenti successivi, il verbale sottoscritto è quello che conta davvero.

Le rinunce e le transazioni raggiunte in sede di conciliazione sindacale non sono impugnabili, ai sensi dell’articolo 2113 del codice civile. Anche quando hanno per oggetto diritti del lavoratore «derivante da norma inderogabili» puntualizza il legale. Infatti «l’intervento del soggetto terzo (il sindacato) è idoneo a superare la presunzione di condizionamento del consenso del lavoratore, garantendo la genuinità della scelta dello stesso e la consapevolezza dei diritti dismessi». I ripensamenti, in definitiva, non sono possibili.