Grenn pass. Non si nomina il Datore di lavoro come soggetto obbligato ad avere il green pass

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Grenn pass. Non si nomina il Datore di lavoro come soggetto obbligato ad avere il green pass

Green pass Italia obbligatorio da venerdì 15 ottobre per tutti i lavoratori, pubblici e privati, come stabilito per decreto. Sanzioni, multe e sospensione dello stipendio per chi è sprovvisto del certificato verde ma niente licenziamento

 

Rileggendo bene il testo del decreto legge del 21 settembre 2021 n. 127 pubblicato in gazzetta ufficiale il 21-09-2021 n.226 non si parla mai di datore di lavoro se non in ordine di controlli

La domanda da porsi è: Non viene nominato in quanto in molti casi come anche previsto dal Dlgs 81/08 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene considerato come lavoratore oppure hanno dimenticato di inserirlo come soggetto anch’esso obbligato?

Abbiamo fatto richiesto vediamo di un chiarimento che speriamo arrivi presto

Esaminiamo i vari articoli

Green pass e stipendio

Nell’articolo 1 del provvedimento si legge che “il personale … nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid 19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Il decreto stabilisce che “per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Green pass e lavoratori privati

L’articolo 3, relativo al lavoro privato, tra l’altro si sofferma sulle imprese con meno di 15 dipendenti: in queste aziende è possibile sostituire il lavoratore privo di green pass. “Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata … il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”, si legge.

Green pass e prima dose

L’articolo 5 si sofferma tra sui tempi relativi alla concessione del green pass e alla durata: per i guariti dal covid, il certificato arriva il giorno stesso della prima dose e ha una durata di 12 mesi a partire dalla guarigione attestata. Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino: il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”. Quindi, subito.

Green pass, multe e sanzioni

Cosa rischia il lavoratore che ne è sprovvisto? Con l’introduzione dell’obbligo vengono previste multe fino a 1.500 euro per chi viene trovato senza certificato. Più nel dettaglio, “l’accesso del personale nei luoghi di lavoro” senza Green Pass è punito con una “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. Multe non solo per i dipendenti ma anche per i datori di lavoro che non controllano. Il dl approvato dal Consiglio dei ministri oggi sull’estensione del passaporto vaccinale prevede infatti siano a loro a controllare, con multe -per chi non lo fa- che vanno da 400 a mille euro.

Green pass, per chi non è obbligatorio

– i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.

– i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre;

– i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

Green pass e tamponi

Il decreto green pass prevede tamponi covid gratis per i soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Prezzi dei tamponi calmierati per gli altri cittadini. Scendono a 15 e 8 euro fino al 31 dicembre, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza, con ampliamento per le farmacie. Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, mentre sarà fissato a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per tutti gli altri.