REGISTRO DEGGLI ADDESTRAMENTI

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REGISTRO DEGGLI ADDESTRAMENTI

Nel dicembre 2021 la Legge n. 215 del 17/12/2021 ha apportato numerose e rilevanti modifiche al D. Lgs 81/2008. Tra queste vi sono alcune novità introdotte nell’art. 37 relative all’attività di Addestramento.

CHE COSA SI INTENDE PER ADDESTRAMENTO SECONDO IL D. LGS. 81/08?
Il comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, prevede che:

“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 215, il comma 5 dell’art. 37 citava semplicemente: “l’addestramento viene effettuato da persone esperte sul luogo di lavoro”.

Notevole pertanto la modifica, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di registrazione dell’attività di Addestramento sulla sicurezza.

L’Addestramento viene effettuato a integrazione e completamento di un percorso di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore e, come visto, consiste nello svolgimento di prove pratiche al fine di far apprendere al lavoratore le corrette modalità di utilizzo di attrezzature, macchine, impianti, prodotti chimici, DPI…

Ricordiamo che:

l’Addestramento esula (non è incluso) dalla formazione sulla sicurezza dei lavoratori prevista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11;
l’addestratore, cioè chi addestra il lavoratore, non deve essere un formatore qualificato in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D.I. 6/3/2013.
CHI DEVE PROVVEDERE ALL’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI?
L’obbligo di Addestramento è in capo al Datore di Lavoro o al Dirigente che dovrà provvedere all’Addestramento sulla sicurezza dei lavoratori attraverso una persona esperta, che potrebbe essere ad esempio:

il Preposto;
un lavoratore esperto;
un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice o installatrice dell’attrezzatura per la quale viene svolto l’addestramento.
LA REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI ADDESTRAMENTO
Il Registro degli interventi di Addestramento, ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), è un documento previsto che deve essere presente in ogni azienda dove si rende necessario l’Addestramento.

Per ottemperare ai nuovi obblighi di legge, Vega Engineering ha predisposto un modulo di Registro degli Interventi di Addestramento che risponde ai requisiti previsti dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge 215/2021.

 

Nel Registro degli Interventi di Addestramento è previsto che siano indicati:

le generalità dell’addestratore e del lavoratore;
l’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento;
il periodo di addestramento e l’esito dell’addestramento stesso.
Il registro dell’attività di Addestramento sarà sottoscritto dal:

lavoratore;
addestratore;
responsabile dell’attività di Addestramento, ossia chi in azienda si occupa di organizzare e gestire le attività di Addestramento: nello specifico potrà essere il Datore di Lavoro, il responsabile di reparto il RSPP, in base alle scelte organizzative aziendali.