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Riforma Irpef, l’Agenzia chiarisce

Il sistema di tassazione dell’Irpef, l’esenzione dall’Irap per le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, il differimento delle date sulle addizionali (regionali e comunali) all’Irpef, sono condensati nell’articolo 1, commi da 2 a 8, della Manovra di quest’anno.

Ripresa la riforma dell’Irpef, la circolare n. 4/E/2022 precisa aliquote e scaglioni, detrazioni da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, trattamento integrativo, adempimenti dei contribuenti con o senza sostituto e dei sostituiti, Assegno unico universale (Auu).

E’ un consistente documento chiarificatore che su aliquote e scaglioni d’imposta ex articolo 11 Tuir, sottolinea che rispetto alla disciplina ante riforma: la seconda aliquota, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è ridotta dal 27 al 25%, la terza dal 38 al 35% e si applica ai redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro; è soppressa l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro; i redditi sopra i 50mila euro sono tassati al 43%.

Le detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi ex articolo 13 Tuir: al riguardo, alla rimodulazione delle detrazioni per scaglioni di reddito, il Legislatore aggiunge la previsione di “correttivi” in aumento se il reddito complessivo rientra in certe soglie.

La circolare n. 4/E spiega: tali correttivi vanno corrisposti per intero nel corso del corrente anno, senza effettuare ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno; il sostituto di imposta riconosce gli stessi sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che, alla fine dell’anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, egli è tenuto al ricalcolo della detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta; ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata (cui è riconducibile quella derivante dalla violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19).

Le detrazioni per lavoro dipendente vanno, infatti, rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni stesse, con esclusione dei giorni per i quali non spetta alcun reddito.

Risulta modificato anche il trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020: qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni previste per le medesime tipologie reddituali, la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta è ora di 15mila euro (da 28mila euro).

Il trattamento è comunque riconosciuto – se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro – purché vi sia “incapienza”; più precisamente, quando la somma di detrazioni per carichi di famiglia – per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative – é di ammontare superiore all’imposta lorda. In queste circostanze, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda, ma comunque mai superiore a 1.200 euro.

In ogni caso, per verificare l’“incapienza” è necessario fare riferimento anche ai correttivi previsti dalla Legge di bilancio 2022; inoltre, per le detrazioni per carichi di famiglia ex articolo 12 Tuir, occorre tenere conto delle modifiche apportate dal Dlgs n. 230/2021, che, dal prossimo 1° marzo 2022, introduce l’Assegno unico universale.

A proposito dell’Auu introdotto dal Dlgs n. 230/2021 a far data dal 1° marzo 2022 per i figli a carico, è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica, anche non in ragione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (perciò è chiamato “universale”).

Contestualmente (dal 1° marzo 2022) cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità, nonché la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Il chiarimento che su questo tema offre la circolare n. 4/E è che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo di cui all’articolo 1 del Dl n. 3/2020, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso la versione dell’articolo 12 del Tuir vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, quella modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del Dlgs n. 230/2021.

Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro con riferimento al reddito complessivo riferito all’intero periodo d’imposta.

Alcune precisazioni:

  • per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
  • per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni in tema di welfare aziendale;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni sono cumulabili con l’assegno unico eventualmente percepito;
  • al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge se sussistono le condizioni normativamente richieste e se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico;
  • la detrazione per figli a carico spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età.

Tornando al trattamento integrativo, esso è riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere richieste esplicite dei sostituiti, ripartendone gli importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese dal 1° gennaio 2022 e verificandone, in sede di conguaglio, la spettanza.

I sostituti determinano la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sui dati a loro disposizione e su quelli di cui entrano in possesso anche tramite comunicazioni dei sostituiti.

I contribuenti che non hanno sostituto d’imposta possono, invece, richiedere il trattamento integrativo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.

Irap

Quali soggetti sono esclusi dall’applicazione dell’Irap?

Nulla aggiunge, nulla toglie qui la circolare sulla previsione della Legge di bilancio per il 2022: le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir residenti nel territorio dello Stato (in particolare, l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria); le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato.

Restano soggette a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Riforma Irpef. Differimento dei termini per addizionali regionali e comunali

Anche qui, nulla fa la circolare n. 4/E se non richiamare le indicazioni normative dell’attuale Manovra.

Un ripasso, dunque: regioni e province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale; i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

E’ sui chiarimenti del Ministero deputato (Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzione n. 2/Df del 1° febbraio 2022) che la circolare pospone una precisazione: i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, devono applicare:

  • l’aliquota unica dell’addizionale, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
  • ovvero, l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.