Rottamazione delle cartelle in 18 rate con adesione entro il 30 aprile 2023

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Rottamazione delle cartelle in 18 rate con adesione entro il 30 aprile 2023

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. È la definizione agevolata delle cartelle di pagamento prevista dalla legge di Bilancio 2023. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) ovvero in forma rateale (massimo 18 rate). Per aderire alla definizione agevolata c’è tempo fino al 30 aprile 2023.
L’art. 46 della bozza di legge di Bilancio 2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre, prevede la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, relative ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (articoli 6-14-bis, legge n. 3/2012) o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (articoli 67-73, D.Lgs. n. 14/2019) e per il concordato minore (articoli 74-83 dello stesso decreto).

Somme Dovute Somme non dovute

– capitale
– spese per le procedure esecutive
– spese di notifica della cartella di pagamento

– sanzioni
– interessi
– interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973)
– sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
– aggio dovute all’agente di riscossione (art.